Informazioni generali
PERMESSO DI SOGGIORNO
(T.U. art. 5 - D.P.R. art.
9, 10, 11, 12 e 13)
Lo straniero che, a richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento d’identificazione, o il permesso
o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a 6 mesi e
l’ammenda fino a £ 800.000.
a) Richiesta
Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto alla questura della provincia in cui lo straniero
intende stabilirsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in
Italia. La richiesta deve essere compilata sul modulo rilasciato dalla
questura: al momento della presentazione viene rilasciata una ricevuta
con l’indicazione del giorno di ritiro del permesso di soggiorno.
Nella domanda lo straniero
deve indicare
-
le proprie generalità
complete e quelle degli eventuali figli minori conviventi, per i quali
sia prevista l’iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore
-
il luogo dove dichiara di voler
soggiornare
-
il motivo del soggiorno
Deve inoltre allegare
-
il passaporto o altro documento
di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto,
il visto d’ingresso
-
la documentazione, nei casi
di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità
dei mezzi economici per il ritorno nel Paese di provenienza
-
4 fotografie formato tessera
(allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione
all’ufficio)
L’ufficio trattiene copia
della documentazione esibita e può richiedere l’esibizione della
documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
-
l’esigenza del soggiorno, per
il tempo richiesto
-
la disponibilità dei
mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata
del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico
-
la disponibilità di altre
risorse o dell’alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito
per il rilascio del permesso di soggiorno.
La suddetta documentazione
non è richiesta ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al
soggiorno per motivi di protezione sociale ed a coloro che rientrino in
progetti di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (conflitti,
disastri naturali, ecc.).
b) Richiesta di permesso
di soggiorno in casi particolari
-
per gli stranieri che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni,
l’esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso
di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d’ingresso nel territorio
nazionale
-
quando si tratta di soggiorno
per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati,
la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal
capo gruppo
-
per il soggiorno da trascorrersi
presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di
cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata
dall’esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli
ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è
ospitato.
Gli stranieri che soggiornano
in Italia per un periodo non superiore ai 30 giorni sono esentati dall’obbligo
di comunicare alla questura competente per il territorio, entro i 15 giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
c) Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno
è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso
e non può comunque essere:
-
superiore a tre mesi per visite,
affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno
per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
-
superiore a sei mesi per lavoro
stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione
-
superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente
certificati. E’ rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
-
superiore a due anni per lavoro
autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari
Per richiesta di asilo
e per emigrazione in un altro Paese sarà per la durata della
procedura occorrente. Per acquisto della cittadinanza o dello stato
di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso
di soggiorno per altri motivi, sarà per la durata del procedimento
di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno
contiene l’indicazione del codice fiscale.
All’atto del ritiro dovrà
essere esibita la documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi
in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
d) Rinnovo
Il rinnovo del permesso
di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui si
trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato
per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura
può richiedere documentazione comprovante la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può
essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di
lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare
il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di
soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle
liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso
di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per
turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno
non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo
straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo
di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale,
per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità
del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e
comprovati motivi.
e) Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno
è rifiutato, la questura avvisa l’interessato che, sussistendone
i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione
dell’espulsione.
Allo straniero è concesso
un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia
di frontiera indicato e lasciare volontariamente l’Italia, con l’avvertenza
che, in mancanza, si procederà all’emissione del provvedimento di
espulsione.
Anche fuori dei casi d’espulsione,
quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console
dello Stato d’appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza
e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio,
o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi
al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l’Italia.
Come e dove si presenta
il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato
entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l’autorità che ha
emanato il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.
f) Conversione del permesso
di soggiorno
Il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero,
anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità
del permesso.
-
il permesso di soggiorno per
lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro
autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla
normativa vigente per l’esercizio di attività lavorativa in forma
autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità
di socio lavoratore di cooperative
-
il permesso di soggiorno per
lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, previa
iscrizione alle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è
in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale
del lavoro
-
il permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore
consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
-
il permesso di soggiorno per
studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative
subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili
per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore
Con il rinnovo è
rilasciato un permesso di soggiorno per l’attività effettivamente
svolta.
Il permesso di soggiorno
per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso
a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, può
essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente
attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione
riguardante il rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo,
previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, nonché
di ogni altro adempimento amministrativo richiesto e della documentazione
comprovante la disponibilità finanziaria occorrente per l’esercizio
dell’attività.
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